1. Sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio
regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione
individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking,
parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa
kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport
rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo,
tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco
lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato
nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con
l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché
siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate
attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;
2. che sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo;
3. che è consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l’addestramento agility, la disciplina del
cinowork, sleddog;
4. che è consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente
in modalità individuale, preferibilmente all’aria aperto e, comunque, con il rispetto delle misure di
sicurezza;
5. che nei giorni di domenica 3 maggio e domenica 10 maggio 2020 (festa della mamma) è consentita
l’apertura, fino alle ore 13.30, del commercio al dettaglio di vivai e fiorai;
6. che è consentito lo spostamento all’interno del proprio territorio regionale, dove sono i natanti e/o le
imbarcazioni da diporto di proprietà, per le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione dei
velivoli, così come indicato ai punti 7,8 e 9 della Ordinanza n. 49 del 26.04.2020, alle ASD,
Aeroclub, scuole di volo e privati;
7. che il punto 3 dell’Ordinanza n. 50 è valido fino al 3 maggio 2020;
8. che nell’ ordinanza n. 50 nella lettera b. la parola ‘imbarcazione’ è sostituita con ‘unità da diporto’;
9. che le disposizioni dei punti 2 e 3 dell’Ordinanza n. 42 del 20 aprile 2020 s’intendono chiarite nel
modo seguente:
a) per sanificazione s’intende esclusivamente l’attività di pulizia, lavaggio,
disinfezione/sterilizzazione o sostituzione, da azionare, quali tipologie lavorative, in relazione allo
stato di manutenzione e conservazione dell’impianto, su valutazioni del responsabile dello stesso,
anche per tramite professionisti e/o imprese;
b) la sanificazione intesa come sopra, può inquadrarsi nel ciclo di manutenzione già programmata
dell’impianto e rientrare nella pianificazione temporale già prevista (anche già eseguita) e pertanto le
necessità di ripeterla ai fini dell’ordinanza è lasciata a valutazioni del responsabile dell’impianto,
anche per tramite di professionisti o aziende;
c) laddove il condizionamento dell'aria avviene per mezzo di dispositivi ordinari nel senso del
comunemente diffusi anche in ambiente domestico (quelli che ad esempio hanno una unità esterna ed
interna – split) l'eventualità del ricorso a professionalità esterne può essere, a scelta del responsabile
dell’impianto, anche non considerata in quanto le operazioni di sanificazione, come descritte al punto
a), possono essere eseguite con evidente semplicità operativa.
d) Il documento di sanificazione (come descritta al comma a) può essere rilasciato dal responsabile
dell’impianto anche tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/00;
e) Il chiarimento di cui al punto b) determina la facoltà in capo al responsabile dell’impianto e sulla
base di proprie valutazioni delle condizioni dello stesso, di riferire la cadenza periodica della
sanificazione (come descritta al punto a) alla cadenza temporale della manutenzione programmata
procrastinando in un tempo più lungo la ripetizione mensile.
10. che il giorno 2 maggio 2020 nel Comune di Bellante (TE) e il giorno 4 maggio 2020 nel Comune di
Ortona (CH) possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato
che nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;
11. che l’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione, ad eccezione dei punti
1. 2. 3. 4. per i quali la decorrenza è fissata al 4 maggio 2020, ed ha validità fino al 17 maggio 2020,
salvo nuovo provvedimento;
12. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti
territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore
di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Dirigente del Servizio SPORT L’Assessore regionale con delega allo SPORT
Giancarlo Zappacosta
(firmato digitalmente)
Guido Quintino Liris
(firmato digitalmente)
Il Presidente della Giunta regionale
Marco Marsilio
(firmato digitalmente)