Il Prefetto ha evidenziato come lo svolgimento di attività ludiche e ricreative sia vietato, restando consentita solo ed esclusivamente l’attività motoria individuale se svolta in prossimità delle proprie abitazioni e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Sottolineata, inoltre, la possibilità di potersi spostare in comuni diversi dal proprio, ma comunque nelle immediate vicinanze della propria abitazione, ove nel proprio comune non siano presenti rivendite di generi alimentari o farmacie o bancomat, ritenendo come l’approvvigionamento di tali generi o il prelievo di denaro rientri tra i casi di “assoluta urgenza”. Il Prefetto ha infine richiamato l’attenzione dei sindaci sull’esigenza di armonizzare con le misure statali le ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in corso, chiarendo ai primi cittadini quanto previsto dall’art..35 del D.L. 9/2020, secondo cui sono inefficaci le ordinanze in contrasto con le misure statali, in particolare quelle che impediscono di svolgere individualmente attività motoria nei limiti già previsti dalle disposizioni statali.