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Politica

Coronavirus, Marsilio firma ordinanza 59, riaprono ristoranti,bar, stabilimenti balneari, agriturismi

14/05/2020 - Redazione AbruzzoinVideo
Coronavirus, Marsilio firma ordinanza 59, riaprono ristoranti,bar, stabilimenti balneari, agriturismi

Dal 18 maggio riapriranno molte attività in Abruzzo come preannunciato nei giorni scorsi dal Governatore d'Abruzzo dopo il positivo incontro delle Regioni con il Governo nazionale

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza numero 59 relativa alla riapertura dei servizi di ristorazione, alla somministrazione di alimenti, stabilimenti balneari, strutture alberghiere e, strutture ricettive all'aperto,rifugi, agriturismi, autoscuole, attività commerciali su aree pubbliche e attività commerciali in genere.

1. Dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle attività di ristorazione esclusivamente su prenotazione, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione” (cfr., Allegato 1), redatto tenuto di quanto indicato nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;


2. Dal 18 maggio 2020, le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione
di alimenti sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza
per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti” (cfr., Allegato 2);


3. di precisare che coloro che somministrano alimenti sotto forma di ristorazione devono sottostare contemporaneamente oltre al Protocollo previsto nell’Allegato 1), anche le specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;


4. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” (cfr., Allegato 3), redatto tenuto conto di quanto indicato nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;


5. che, dal 18 maggio 2020, le strutture ricettive alberghiere sono tenute a rispettare le condizioni
di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere” (cfr., Allegato 4);

6. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi
turistici” (cfr., Allegato 5);

7. di precisare che le strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;

8. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura dei rifugi montani ed escursionistici custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii.” (cfr., Allegato 6);

9. di precisare che i rifugi custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;

10. che le disposizioni di cui agli Allegati, 1) (per i casi non ricompresi nel precedente punto della presente Ordinanza), 2) e 5) alla presente Ordinanza si applicano anche ai rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., ove compatibili;

11. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura degli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio dell’attività degli agriturismi” (cfr., Allegato 7);

12. di precisare che gli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
13. che le disposizioni di cui agli Allegati, 1) (per i casi non ricompresi nel precedente punto della presente Ordinanza), 2) e 5) alla presente Ordinanza si applicano anche agli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, ove compatibili;

14. che per quanto concerne l’ospitalità nella ricettività extralberghiera:

a) è consentita l’attività della ricettività extralberghiera e dei bed & breakfast il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza, ovvero a coloro che sono autorizzati a spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute;
b) che le modalità di completa riapertura sono rinviate ad un successivo provvedimento,
redatto alla luce dell’emanando documento tecnico sulle ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività extralberghiere redatto dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;

15. che, relativamente alle autoscuole:

a) l’art. 1, comma 1, lett. v), D.P.C.M. 26 aprile 2020 sospende gli esami di idoneità alla guida di cui all’art. 121 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, ma non risulta disporre una sospensione delle iscrizioni agli esami né una sospensione dell’attività di istruzione di guida ai fini del conseguimento dell’idoneità;
b) il codice ATECO 85.53 Attività delle scuole guide, risulta presente nell’Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 quale attività consentita. Ne consegue che le autoscuole possono effettuare esercitazioni di guida considerando l’automobile un “luogo di lavoro” e, come tale, soggetto a tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la massima igiene, quali, a titolo di esempio, uso della mascherina, igienizzazione delle mani o uso dei guanti da parte dell’istruttore e del discente e la sanificazione dell’automobile dopo ogni guida;
c) le attività delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica possono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica” (cfr., Allegato 8);
d) è consentita l’attività formativa a distanza in diretta streaming (non con video registrati), la quale consente la verifica sulla partecipazione diretta e responsabile all’attività didattica;

16. che dal 18 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio finora non ricomprese nelle deroghe di cui agli Allegati 1) e 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

17. che, dal 18 maggio 2020, l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree
pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)” (cfr., Allegato 9);
18. di precisare che l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante), nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;

19. che, dal 18 maggio 2020, l’esercizio delle attività commerciali su sede fissa, anche al dettaglio, deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa” (cfr., Allegato 10);


20. di precisare che l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato
1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;

21. che, gli artisti ed i musicisti possono riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le prove, rispettando le forme prescritte di distanziamento sociale ed, ove possibile, utilizzando i dispositivi di protezione individuale;

22. che, per le attività finalizzate alla riapertura delle attività attualmente sospese:
a) a decorrere dal 14 maggio 2020, alle attività commerciali sospese, o parzialmente sospese ovvero limitate, in base al D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è consentito eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura per la data del 18 maggio 2018;
b) a decorrere dal 14 maggio 2020, alle attività formative che non appartengono alla rete della formazione accreditata e che realizzano prevalentemente attività rivolte ai minori, non altrimenti eseguibili se non in presenza (in via esemplificativa, ma non esaustiva: doposcuola, scuole di lingue, di informatica, di musica), è consentito eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura in data da destinarsi;
c) allo scopo di eseguire tali interventi, è consentito l’accesso alle strutture e agli spazi
aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività e che, pertanto, devono rientrare tra quelle non sospese;
d) per semplificare la messa in opera degli interventi di cui alla presente ordinanza, la Regione Abruzzo pubblica progressivamente sul sito istituzionale i protocolli di sicurezza per tipologia di attività economica, definite in confronto con le organizzazioni di categoria e basate sulle indicazioni contenute:
i. negli allegati del D.P.C.M. del 26 aprile 2020; ii. nei documenti tecnici elaborati dall’INAIL; iii. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;
iv. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;


23. che, la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento;

24. che, relativamente alla vendita da asporto:
a) fino al 17 maggio 2020, le attività dei servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite con consegna a domicilio e con asporto di cibo cucinato e bevande: i. previa ordinazione on-line, telefonica o tramite app; ii. garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti.
b) è consentita la vendita per asporto, anche senza previa prenotazione, per cibo pronto come pure per caffè, cappuccini o altre bevande da parte di bar, pizzerie al taglio, gelaterie, pasticcerie (a titolo semplificativo, ma non esaustivo);
c) rimane fermo, in entrambi i casi, che potrà entrare nel locale un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali o nella superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzata, o di sostare nelle vicinanze. È ragionevole indicare il termine di 200 metri dall’esercizio in cui è vietato sostare; d) l’asporto è consentito anche nei giorni festivi, ivi compresa la domenica e le festività patronali. Non sono previsti limiti di orario, fermo restando il rispetto degli orari previsti dai singoli regolamenti comunali; e) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di  servizio e rifornimento carburante si applica il punto 5 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020. Pertanto, questi esercizi possono effettuare esclusivamente la vendita per l’asporto, anche senza previa prenotazione, di cibo pronto, caffè, cappuccini o altre bevande. Rimane fermo il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;

25. che, relativamente alle attività commerciali nei mercati:
a) a far data dal 18 maggio 2020, sono riaperte tutte le attività commerciali, rispettando i protocolli di sicurezza nazionali e regionali vigenti, nonché l’Allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020; b) nei mercati coperti e scoperti possono essere messe in vendita tutte le merci oggetto di commercio; c) il commercio ambulante è consentito soltanto nei luoghi indicati dai Comuni territorialmente competenti;

26. che, relativamente alle attività artigianali, a partire dal 18 maggio 2020, le imprese artigiane già oggetto delle modalità previste dal punto 10) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020 e non ricomprese nei codici ATECO contemplati dall’Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 possono riaprire senza limitazioni, purché: a) rispettino le dovute forme di distanziamento sociale; b) facciano ricorso all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; c) rispettino gli obblighi imposti dall’Allegato 6 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

27. che, relativamente agli acconciatori, estetiste, centri benessere: a) l’Allegato 1, paragrafo 2, lett. a) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 56/2020 è da intendersi nel senso che all’interno del locale deve esserci la presenza di un solo cliente per operatore;
b) a tal riguardo, si segnala che per “operatore”, al di là del titolare, si intende esclusivamente colui/colei che è legato/a da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione. Non rientrano in questa tipologia gli stagisti o i tirocinanti che, allo stato, non possono rientrare all’interno dei saloni;
c) la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le postazioni deve essere sempre garantita o tramite l’alternanza delle postazioni, sia nella zona del lavaggio che, nelle zone trattamenti, oppure tramite l’applicazione di pannelli in plexiglass; d) il numero dei clienti in negozio dipende dalla possibilità di garantire le distanze di sicurezza di almeno un metro in tutte le zone dedicate. È consentito che un operatore specializzato possa occuparsi di più clienti (ad esempio, l’addetto al colore, al taglio, al lavaggio, etc.) in modalità un cliente per volta, purché tra un cliente e l’altro vengano adottate tutte le prescrizioni di igienizzazione di postazioni e personali (cambio dei guanti, lavaggio mani e/o sanificazione mani e postazione) e sempre nel rispetto assoluto delle distanze di sicurezza, del numero dei clienti, e della permanenza in negozio per il tempo strettamente
necessario; e) gli effetti personali dei clienti e degli operatori devono essere riposti in armadietti. In mancanza oppure chiusi in buste monouso; f) la zona cassa deve essere delimitata da un pannello di plexiglass; g) l’abbigliamento monouso può essere sostituito soltanto da abbigliamento atto
al lavaggio con igienizzanti a 60/90 gradi; h) l’uso dei soprascarpe monouso nei centri estetici è destinato ai clienti e agli operatori sprovvisti di calzature adatte all’igienizzazione. I soprascarpe possono essere sostituiti con teli o pantofole monouso.

28. che permane la vigenza delle condizioni di sicurezza previste dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 54/2020 sulle modalità di accesso ai mercati;

29. che l’efficacia delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30 aprile 2020 e n. 52 del 30 aprile 2020 relativamente ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 è prorogata oltre il 17 maggio 2020 senza limiti temporali, salvo nuovo provvedimento;

30. che gli spostamenti riferiti ai punti 1), 2) e 3) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 6 maggio 2020 relativi alla caccia di selezione, all’attività di raccolta di funghi, tartufi, erbe e frutti spontanei, e ai censimenti della specie coturnice (Alectoris graeca), sono consentiti su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;

31. che è consentito l’allevamento e l’addestramento di volatili (colombi viaggiatori, falchi…) nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e della normativa vigente in materia; lo spostamento è consentito su tutto il territorio regionale limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti;

32. che rimane sospesa l’attività delle sale gioco, scommesse, bingo, anche qualora siano svolte all’interno di bar, pubblici esercizi e/o affini;

33. che è permesso recarsi presso le proprie seconde case e che vi è possibile pernottare nel fine settimana (cioè, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica);

34. che è possibile utilizzare auto d’epoca e auto sportive su tutto il territorio regionale purché in modo individuale o con più di una persona purché appartenenti allo stesso nucleo familiare;

35. che l’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Gli allegati alla presente ordinanza costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Di seguito gli allegati delle varie attività 

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