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Ricostruzione Sisma Centro Italia,scatta l'ordinanza del Commissario Legnini: più contributi per riparazione edifici

11/09/2021 - Redazione AbruzzoinVideo
Ricostruzione Sisma Centro Italia,scatta l'ordinanza del Commissario Legnini: più contributi per riparazione edifici

Ecco cosa prevede l'ordinanza che aumenta il contributo concesso ai cittadini per riparare edifici danneggiati dal terremoto alla luce del forte rincaro di alcuni materiali edilizi e introduce diverse altre norme a sostegno delle imprese che operano nel cratere.

In attesa di una revisione più generale, nell'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini,  in vigore da ieri, si stabilisce un incremento dei costi parametrici convenzionali che determinano l’entità del contributo pari al 6% per l’edilizia residenziale e all’11% per gli immobili produttivi, sulla base dell’aumento del costo dei fabbricati calcolato dall’Istat nel periodo 2017-2021. Nello stesso tempo, e sempre nelle more di una revisione più puntuale, vengono aumentate del 6% le voci del prezzario Sisma 2016. Gli aumenti del contributo scattano da oggi per tutte le nuove domande, per quelle già presentate, ma non ancora giunte alla conclusione del procedimento di concessione del contributo, e vengono riconosciuti anche per i cantieri già aperti, per le lavorazioni effettuate a partire dal primo gennaio di quest’anno, nella misura che sarà stabilita da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili. Per le nuove domande i progettisti potranno inoltre scegliere di avvalersi, in alternativa al prezzario Sisma maggiorato, del prezzario regionale di riferimento e, per le voci non contemplate, dei prezziari delle altre regioni del cratere.

𝐏𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐢ù 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐢 𝐞 𝐯𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢 L’Ordinanza semplifica e accelera le procedure per il pagamento delle imprese che operano nei cantieri privati sulla base dei Sal, gli Stati di avanzamento del lavoro nei cantieri. Fermi restando i controlli degli Uffici Speciali sulle pratiche e nei cantieri, lo Stato di avanzamento inziale e quelli intermedi verranno asseverati dal direttore dei lavori del cantiere e comunicati all’USR che autorizzerà il pagamento dei fondi. Anche l’erogazione, da parte delle banche convenzionate, avverrà in tempi più contenuti rispetto al passato.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 Tenuto conto delle attuali condizioni del mercato, si dà la possibilità ai proprietari e ai loro tecnici di indicare l’impresa incaricata dei lavori fino a 60 giorni dopo la data di approvazione del decreto di contributo. In questo caso i termini di avvio dei lavori nei cantieri, tre mesi, decorrono dalla data di indicazione dell’impresa. In caso di mancata comunicazione entro i termini l’USR procede alla revoca del decreto, fatta salva la possibilità per i cittadini di riproporre la domanda entro e non oltre i successivi 120 giorni.

𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 Per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro i termini per l’ultimazione dei lavori sono aumentati da 24 a 30 mesi, ferme restando le eventuali proroghe già previste dalla normativa e le cause di decadenza dal contributo.

𝐐𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧 𝐬𝐮𝐛𝐚𝐩𝐩𝐚𝐥𝐭𝐨 La percentuale dei lavori nei cantieri della ricostruzione privata che può essere affidata in subappalto dall’impresa esecutrice viene equiparata a quella in vigore per gli appalti pubblici, e sale dal 40 al 50%.

𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 Anche per i requisiti di qualificazione che le imprese devono possedere per eseguire determinati lavori, vengono applicate alla ricostruzione privata le norme previste dal Codice degli appalti pubblici. Nel caso dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi tra imprese, si applicano i requisiti in relazione alla quota dei lavori di ciascuna impresa.

𝐈𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 Gli immobili realizzati, in via di costruzione o di ristrutturazione detenuti dalle società immobiliari o imprese di costruzione e destinati alla vendita, che sono stati danneggiati dai terremoti del 2016-2017 vengono equiparati alle scorte di magazzino, con un rimborso del danno subito nella misura del 70% del valore.

𝐑𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐛𝐞𝐧𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 Il rimborso dei beni strumentali delle imprese danneggiati dal sisma può essere stabilito in modo forfettario sulla base di una perizia giurata, ed utilizzato per l’acquisto di nuovi beni anche se non corrispondenti a quelli danneggiati, purchè sia finalizzato a fornire piena funzionalità all’attività dell’impresa destinataria del rimborso.

𝐃𝐞𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 Nei casi in cui le imprese devono sospendere la loro attività a causa dell’esecuzione dei lavori di riparazione di edifici oggetto di contributo, viene autorizzata la delocalizzazione temporanea, con i costi a carico della contabilità speciale, in altri locali ubicati nello stesso Comune o, se assenti, in altri Comuni. 

𝐒𝐭𝐨𝐩 𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐞 Nelle more di una revisione complessiva della disciplina che riguarda la delocalizzazione delle strutture destinate alle attività produttive, viene sospeso l’obbligo vigente di demolizione delle strutture temporanee nel momento del ripristino dell’agibilità dell’edificio originario danneggiato. La sospensione vale fino a fine anno o, in caso di proroga dello stato di emergenza, fino al 30 giugno 2022.

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