Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti, nell’ambito di una mirata campagna di controllo sulla vendita a distanza (on-line) della carne di agnello in vista del periodo pasquale, hanno elevato una sanzione amministrativa, per un importo di € 4.000,00, nei confronti di un centro di distribuzione carni operante in provincia di Chieti.
I militari hanno rinvenuto in vendita, sul sito aziendale, confezioni sotto vuoto di agnello, con indicazioni che enfatizzavano esclusivamente la MACELLAZIONE LOCALE, senza riportare l’origine dell’ovino, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 lett i) e 14 del Reg. UE 1169/2011 e dell’art. 5 del Reg. di esecuzione UE n.1337/2013.
Poichè ad una lavorazione presso una azienda abruzzese non necessariamente corrisponde l’origine nazionale dell’agnello, come potrebbe intendere il consumatore, i militari si sono immediatamente recati in ditta al fine di verificare la provenienza della carne. Esaminata la documentazione sulla tracciabilità alimentare, il Nucleo Investigativo ha accertato l’origine UNGHERIA dell’agnello oggetto di vendita online.
In base al Regolamento di esecuzione UE n. 1337/2013, per la specie ovina e caprina è obbligatorio indicare il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento.
Si ricorda che, in caso di vendita a distanza, le informazioni relative all’origine dell’alimento ed alle altre indicazioni obbligatorie, devono essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto, al fine di consentire una scelta consapevole del consumatore.