La sanzione amministrativa per chi viola l'ordinanza va dai 25 ai 500 euro. Il provvedimento del primo cittadino impone il divieto "ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del Tulps né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici: di effettuare scoppio di petardi, mortaretti e artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico; dell'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza; dell'utilizzo di giochi pirotecnici, anche in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni" normative.