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Cronaca

Chieti, obbligo per tutti i cittadini di indossare le mascherine protettive se si entra in un negozio o in un ufficio pubblico

07/04/2020 - Redazione AbruzzoinVideo
Chieti, obbligo per tutti i cittadini di indossare le mascherine protettive se si entra in un negozio o in un ufficio pubblico

Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, viste le imminenti festività pasquali, al fine di non vanificare le azioni e le misure adottate sin’ora per il contenimento del Coronavirus ha disposto un Ordinanza Sindacale

Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, viste le imminenti festività pasquali, durante le quali è prevedibile una maggiore presenza di persone presso gli uffici e le attività commerciali, al fine di non vanificare le azioni e le misure adottate sin’ora per il contenimento del Coronavirus e fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, considerato che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso i droplet prodotti dalle persone e diffuse nell’ambiente tramite l’apparato respiratorio, ha disposto l’Ordinanza Sindacale n. 285, con la quale è fatto obbligo alla cittadinanza di indossare mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso come sciarpe, foulard o simili se ci si reca presso uffici pubblici, uffici postali, istituti di credito, esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie ed in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone.

I responsabili degli uffici e i titolari degli esercizi commerciali dovranno garantire, altresì, le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 e in particolare la distanza interpersonale di almeno un metro, l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza.


La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del provvedimento, la cui inosservanza è punita ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00.

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